Requisiti dell’Addetto Privacy
È l’articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali a definire i requisiti massimali delle due figure cardine della gestione dei dati in azienda. Prime tra tutte, il titolare del trattamento e il responsabile dal titolare stesso designato.
Ricordiamo qui ora i requisiti del responsabile del trattamento, ovvero della persona che per sua scelta il titolare dell’unità o dell’organismo ha scelto di designare come custode delle pratiche previste dal codice e garante dei suoi dettami.
Il responsabile secondo l’articolo 29 del D.lgs 196/03 deve essere persona che riesca a garantire all’azienda esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Il titolare o in sua vece il responsabile possono nominare a loro volta un incaricato. Gli incaricati operano in azienda ordinati dall’autorità dei superiori. Dovranno rispettare l’ambito del trattamento a loro consentito. La propria designazione deve avvenire a patto che siano certificate “esperienza, capacità ed affidabilità”, che sia una persona formata quindi e che venga fornita “idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza”.