Le sanzioni previste dal Codice per la protezione dei dati

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede una serie di sanzioni per illeciti penali, violazioni amministrative e responsabilità civile per danni. Il codice, stabilendo all’articolo 1 che “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”, punisce severamente tutti coloro che fanno un uso improprio dei dati, non rispettando i diritti, la libertà e la dignità della persona interessata. Nel dettaglio, il Capo II agli articoli 167, 168, 169 e 170 tratta di illeciti penali; il Capo I agli articoli 161, 162, 163 e 164 parla di violazioni amministrative; infine, l’articolo 15 si occupa di danni cagionati per effetto del trattamento.

Illeciti penali

Nel caso in cui (art. 167) i dati siano trattati con l’obiettivo di trarne un vantaggio di recare danno, la persona che si macchia di questo reato può essere punita con la reclusione da 6 a 18 mesi se dal reato deriva nocumento e con la reclusione da 6 a 24 se il reato consiste nella comunicazione e nella diffusione dei dati.

Reclusione da 6 mesi a 3 anni è invece prevista nel caso in cui (art. 168) la persona commette il reato di dichiarare false notizie o circostanze o di produrre documenti falsi. Se si tratta di non adottare le misure minime previste dall’articolo 33 del medesimo decreto, la pena prevede (art. 169) l’arresto fino a due anni o l’ammenda da 10mila a 50mila euro. L’autore del reato può regolarizzare le misure in un tempo prestabilito dal Garante. Nei 60 giorni successivi allo scadere del termine, se l’adempimento arriva in prescrizione, il soggetto è obbligato a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda precedentemente stabilita.

I dati sensibili, infine, per essere trattati devono ottenere il consenso scritto dell’interessato e l’autorizzazione del Garante. Chiunque non osserva quanto previsto dall’art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) sarà punito (art. 170) con la reclusione da tre mesi a due anni.

Violazioni amministrative

L’interessato del trattamento dei dati personali, secondo l’articolo 13 (Informativa) è tenuto ad essere informato in forma scritta o orale sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali e sulle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere. Nel caso in cui un soggetto non rispetti quanto previsto nell’art. 13, sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3mila euro a 18mila euro (art. 161) o, nel caso si tratti di dati sensibili o giudiziari, con una sanzione tra 5mila euro e 30mila euro.

La violazione dell’articolo 16 (Cessazione del trattamento) è punita con una sanzione amministrativa (art. 162) del pagamento di una somma compresa tra 5mila e 30mila euro. La violazione dell’articolo 84 (Comunicazione di dati all’interessato) è invece punita con una sanzione compresa tra 5mila e 30mila euro. Chiunque indica notizie incomplete (art. 163) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10mila a 60mila euro.

Chi si rifiuta, infine, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante sarà punito (art. 164) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4mila a 24mila euro.

Danni cagionati per effetto del trattamento

L’articolo 15 stabilisce che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile“. L’articolo in questione, relativo alla Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, stabilisce che “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

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