Elezioni politiche, interviene il Garante a tutela del cittadino

Il Garante per la privacy ha approvato un provvedimento che stabilisce in che modo partiti politici e candidati possono utilizzare i dati dei cittadini per effettuare propaganda elettorale. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2013 conferma quanto già indicato dal provvedimento generale in materia di esonero dell’informativa per i partiti.

Secondo quanto stabilito dal Garante, i partiti possono utilizare l’indirizzo, il telefono o la posta elettronica soltanto in specifici casi. Nel dettaglio, i dati dei cittadini possono essere utilizzati senza consenso se questi sono contenuti nelle liste elettorali in possesso dei Comuni. In tal caso, il partito o il candidato può contattare l’elettore e inviargli materiale di propaganda.

Ci sono poi i dati che possono essere utilizzati solo con il consenso del cittadino. Si tratta di comunicazioni che vengono spedite tramite sms, mms, email o telefonate precedentemente registrate. Anche per i numeri di telefono che compaiono negli elenchi telefonici è ancora indispensabile richiedere l’approvazione della persona da chiamare prima di poter effettuare la telefonata.

I dati che non devono essere utilizzati riguardano le informazioni contenute negli archivi dello stato civile, all’anagrafe dei residenti o gli indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici.

In ogni caso, i cittadini devono ricevere sempre indicazioni chiare sulle modalità con cui verranno trattati i loro dati.

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