Codice in materia di protezione dei dati personali: il DLgs 196/03

Sicurezza dati personaliLa legge che norma l’utilizzo e il trattamento dei dati personali è il Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali o anche Testo Unico sulla privacy. Tale legge va a sostituire la precedente legge 675/96, nata per rispettare gli Accordi di Schengen e attuare la direttiva 46/95/CE del Consiglio e del Parlamento europeo. Lo scopo di una legge per la protezione dei dati personali è riconoscere che ogni individuo ha il diritto di proteggere e tenere riservati i propri dati personali, a cui consegue la necessità di normare in maniera specifica come tali dati devono essere trattati e utilizzati da terzi. Quando si parla di “trattamento dei dati” si intende la raccolta, l’elaborazione, il confronto, la cancellazione, la comunicazione, la modifica e la diffusione dei dati stessi.

Il codice per la protezione dei dati personali ha come primo obiettivo quello di evitare che i dati vengano trattati senza il consenso preventivo dell’interessato. Proprio per questo gli artt. 7/10 del DLgs 196/2003 definiscono: diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti, esercizio dei diritti, modalità di esercizio e riscontro all’interessato. Il Testo unico sulla privacy è diviso in tre parti e tre allegati che andremo a vedere nello specifico.

Parti del codice per la protezione dei dati

La prima parte del Testo Unico per la privacy definisce le disposizioni generali e comprende gli articoli dall’1 al 45. Nell’art. 4 vengono date le definizioni dei termini utilizzati nella legge. Qui si trovano le disposizioni generali, valide per il trattamento dei dati personali in tutte le situazioni, salvo quelle definite nella seconda parte.

La seconda parte, dall’articolo 46 al 140, va indicare situazioni specifiche ovvero in caso di soggetti minori, di utilizzo dei dati in ambito giudiziario, giuridico, per la sicurezza dello stato, in ambito pubblico, in ambito sanitario, nell’istruzione, nelle statistiche, nel lavoro e nella previdenza sociale, nel sistema bancario, finanziario e assicurativo, nelle comunicazioni elettroniche, nelle libere professioni e nell’investigazione privata, nel giornalismo e nel marketing diretto.

La terza parte, dall’articolo 141 al 186, è dedicata alle azioni per tutelare gli interessati e alle sanzioni previste in caso di mancato diretto delle disposizioni.

Allegati del codice per la protezione dei dati

I tre allegati sono:

  • Allegato A: indica i codici di condotta. In questo allegato sono contenuti gli specifici codici deontologici di alcuni ambiti: attività giornalistica; scopi storici e scopi statistici e ricerca scientifica.
  • Allegato B: elenca le misure minime di sicurezza. Le misure di sicurezza sono tutte quelle azioni che vengono attuate per ridurre i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito e modifica dei dati di cui si è in possesso. Fino al 4 aprile 2012 fra le misure minime c’era la stesura del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), che è stato però abrogato. La descrizione delle misure minime è contenuta negli artt. 33-34-35-36 e nell’Allegato B del DLgs 196/03. Nel caso in cui i parametri non vengano rispettati è prevista una penale per omissione delle misure minime. Tali misure non sono sufficienti per eliminare ogni responsabilità, infatti potrebbero non risultare idonee per il caso specifico. Compito del Titolare è quindi quello di applicare le misure minime e individuare quelle idonee.
  • Allegato C: dà indicazioni circa il trattamento non occasionale in ambito giudiziario o per fini di polizia. Questo allegato comprende dei decreti che ancora non sono stati adottati e che riguardano gli articoli 46 e 53 del codice per la protezione dei dati.

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